Precedenti penali
Codice Penale : Art. 494 Sostituzione di personaChiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, é punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Corriere / Rischia il carcere chi crea un'email falsa
La Cassazione fissa i paletti per regolare il mondo di internet: non ci si può spacciare, creando una mail di posta elettronica falsa, per un’altra persona magari di sesso diverso, ingannando gli utenti della rete: si rischia fino a un anno di reclusione. È quanto affermato dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 46674 ha confermato la condanna per sostituzione di persona nei confronti di un 37enne fiorentino che aveva creato un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per una sua amica e intrattenendo sotto mentite spoglie rapporti con gli utenti della rete.
Bene. Avremo bisogno di questi precedenti in futuro quando la falsificazione/furto d'identità sarà un problema di prim'ordine (anche se in questo caso trovo un pelo esagerata la sentenza).

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